PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dell'Istituto superiore di studi per la costruzione di processi di pace, per la trasformazione nonviolenta dei conflitti e per la promozione dell'eguaglianza sociale).

      1. È istituito l'Istituto superiore di studi per la costruzione di processi di pace, per la trasformazione nonviolenta dei conflitti e per la promozione dell'eguaglianza sociale (ISSPACE), di seguito denominato «Istituto».
      2. L'Istituto, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, secondo le disposizioni del suo Statuto.
      3. L'Istituto è collocato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da esso vigilato.

Art. 2.
(Finalità e compiti dell'Istituto).

      1. L'Istituto persegue le seguenti finalità:

          a) svolge attività formative, pre-laurea e post-laurea, per la formazione di volontari e di esperti in grado di operare a livello locale e internazionale nei corpi civili di pace per la trasformazione dei conflitti sociali e per la prevenzione del disagio sociale, della violenza urbana e dell'emarginazione;

          b) propone percorsi formativi qualificati come corsi di perfezionamento, master e corsi di alto perfezionamento a livello di eccellenza, attraverso finanziamenti propri e quote ridotte di iscrizione richieste ai partecipanti;

 

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          c) pratica attività formativa specifica per progetti finalizzati, in collaborazione con enti e amministrazioni dello Stato, nel proprio ambito di competenze;

          d) propone soluzioni e interventi concreti attraverso l'elaborazione di progetti e programmi di intervento, con particolare riferimento al lavoro con le comunità territoriali e ad azioni di empowerment, sia a livello locale che internazionale, in raccordo con l'operatività territoriale e attraverso protocolli di intesa con enti e amministrazioni dello Stato;

          e) studia e ricerca origine, dinamica e sviluppo delle conflittualità, dal livello interpersonale a quello collettivo, con riferimento a fenomeni locali e internazionali;

          f) attraverso una apposita sezione, promuove iniziative destinate alla formazione del personale militare e civile, anche volontario, impegnato in operazioni di interposizione in ambito internazionale; in quest'ambito elabora e programma piani di intervento specifici, in raccordo con altri enti e amministrazioni dello Stato e con l'operatività territoriale.

      2. L'Istituto svolge inoltre le seguenti funzioni:

          a) può concedere borse di studio totali e parziali per la frequenza dei propri corsi; tali borse di studio sono, in particolare, utilizzate per facilitare l'accesso degli studenti provenienti da realtà di emarginazione sociale o da Paesi in via di sviluppo, con particolare riferimento ad aree esposte a condizioni multitraumatiche;

          b) promuove scambi scientifici a livello internazionale e collabora con analoghi istituti in altri Paesi e con le associazioni internazionali impegnate nello stesso ambito di studi; favorisce il coordinamento della ricerca per la pace in Italia, in collaborazione con i dicasteri interessati, le istituzioni accademiche e culturali e con associazioni operanti nel settore;

 

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          c) diffonde i risultati delle proprie attività attraverso pubblicazioni, riviste, seminari, incontri e ogni altra forma giudicata opportuna;

          d) promuove la conoscenza nelle scuole di ogni ordine e grado di studi, ricerche e altre iniziative volte alla diffusione di una educazione e di una cultura per la pace;

          e) collabora con le istituzioni e gli enti impegnati nel settore al fine di creare proficue sinergie nel rispetto delle rispettive finalità.

Art. 3.
(Composizione dell'Istituto).

      1. Sono organi dell'Istituto:

          a) il direttore;

          b) il consiglio direttivo;

          c) il comitato scientifico;

          d) il comitato dei consulenti;

          e) i ricercatori.

      2. Il direttore è responsabile delle attività dell'Istituto; lo rappresenta nelle attività di esercizio pubblico, interagisce con le istituzioni pubbliche e private e con gli organi della pubblica amministrazione e coordina le attività dell'Istituto in raccordo con il comitato scientifico, il comitato dei consulenti, i ricercatori e la rete territoriale dell'Istituto.
      3. Il direttore ha funzioni di coordinamento e di facilitazione finalizzate, in particolare, a garantire:

          a) l'orizzontalità delle relazioni interne;

          b) l'attivazione di tavoli di discussione e di confronto con le realtà territoriali, associative e no, impegnate sui temi di competenza dell'Istituto;

          c) il raccordo con i centri regionali in rete con l'Istituto.

 

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      4. Il direttore dell'Istituto inoltre:

          a) nomina i consulenti e i docenti dei percorsi formativi, in accordo con gli altri organi dell'Istituto;

          b) interagisce con altri istituti analoghi a livello internazionale e partecipa ai Network e ai Forum internazionali sui temi della nonviolenza e della pace;

          c) coordina l'attività didattica e scientifica dell'Istituto;

          d) partecipa al consiglio direttivo per la programmazione degli interventi territoriali.

      5. Il direttore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      6. Il consiglio direttivo è composto dal direttore e dai consulenti dell'Istituto. Ad esso spettano la nomina dei docenti dei percorsi formativi e la costituzione della rete territoriale dell'Istituto, composta dai centri regionali di cui all'articolo 4.
      7. I ricercatori sono assunti, per il primo biennio successivo all'istituzione dell'Istituto, mediante appositi bandi per contratti di ricerca; decorso tale periodo, si procede alla loro assunzione tramite specifica procedura concorsuale.
      8. I ricercatori svolgono i seguenti compiti:

          a) ricerca e documentazione bibliografiche;

          b) raccordo scientifico con altri istituti analoghi a livello internazionale;

          c) pubblicazioni a carattere compilativo;

          d) collaborazione alle attività didattiche e scientifiche dell'Istituto;

          e) sperimentazione e ricerca-azione, in funzione dei programmi di ricerca approvati dall'Istituto.

      9. Il comitato scientifico elabora le linee guida sull'orientamento scientifico generale delle attività dell'Istituto. Il comitato

 

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si riunisce a cadenza quadrimestrale e, comunque, ogni volta che il consiglio direttivo lo ritenga necessario per esigenze di ricerca scientifica.
      10. Il comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Esso rimane in carica due anni. I suoi componenti possono essere confermati. Il direttore fa parte d'ufficio del comitato scientifico.
      11. I membri del comitato scientifico sono scelti tra le personalità del settore di maggiore rilievo a livello nazionale e internazionale. Qualora il consiglio direttivo lo ritenga opportuno, alcuni membri possono rivestire la qualifica di consulente dell'Istituto e fare contemporaneamente parte del comitato dei consulenti.
      12. I membri del comitato scientifico percepiscono un compenso in forma di gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del comitato stesso.
      13. Il comitato dei consulenti svolge attività di impegno continuativo nei seguenti campi di interesse dell'Istituto:

          a) pace e cooperazione allo sviluppo;

          b) tematiche di genere;

          c) dialogo interculturale e interreligioso;

          d) mediazione e facilitazione sociali;

          e) sicurezza urbana;

          f) transarmo.

      14. Ogni consulente, nel proprio campo di interesse, può:

          a) coordinare tavoli partecipativi;

          b) proporre all'Istituto programmi di ricerca e di intervento;

          c) interagire con le realtà territoriali;

          d) condurre, previa approvazione del comitato scientifico, programmi di ricerca;

          e) collaborare alle altre attività dell'Istituto.

 

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      15. I consulenti sono retribuiti sulla base di appositi contratti di collaborazione, qualora siano incaricati del coordinamento di specifici programmi di ricerca. In caso di attività di consulenza prestata in modo non continuativo, ad essi spetta un compenso per l'attività prestata sotto la forma di prestazione occasionale.
      16. I docenti delle attività formative sono chiamati dall'Istituto in qualità di esperti delle specifiche materie oggetto delle attività formative stesse, e ad essi aspetta un compenso per l'attività prestata sotto la forma di prestazione occasionale.
      17. L'Istituto, con proprio regolamento, definisce, entro un mese dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, nonché la pianta organica del personale. È assicurata la pubblicità del regolamento nelle forme da esso determinate.
      18. L'Istituto presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta.

Art. 4.
(Centri regionali).

      1. L'Istituto è dotato di una rete nazionale territoriale, costituita da centri regionali che perseguono, nel proprio ambito di competenza, le finalità della presente legge. L'Istituto, tramite apposite convenzioni, conferisce la qualifica di centro regionale a centri e istituti già esistenti, impegnati nel lavoro scientifico sui temi della pace.
      2. Tutte le deliberazioni relative al riconoscimento e alla costituzione di centri regionali sono assunte insindacabilmente dal consiglio direttivo dell'Istituto.
      3. I centri regionali:

          a) svolgono attività locali, in conformità alla programmazione generale dell'Istituto e alle linee guida elaborate dai suoi organi;

          b) partecipano, attraverso loro delegati, ai tavoli di lavoro promossi dall'Istituto;

 

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          c) ricevono finanziamenti diretti da parte delle regioni di appartenenza;

          d) possono partecipare ai programmi di ricerca dell'Istituto.

      4. I centri regionali sono individuati, per il primo biennio dalla data di istituzione dell'Istituto, in numero non superiore a cinque, in base alla valutazione dell'attività già svolta sui temi della pace.
      5. Gli oneri relativi alla costituzione e all'attività dei centri regionali sono posti interamente a carico delle regioni competenti per territorio.

Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).

      1. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'Istituto, determinato in 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      3. Le somme di cui al comma 1 sono versate direttamente al bilancio dell'Istituto.
      4. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione dell'Istituto sono soggetti al controllo della Corte dei conti.
      5. L'Istituto può avvalersi, per l'attuazione di programmi di ricerca o progetti specifici, anche di risorse erogate da enti pubblici regionali e locali nonché da associazioni, organizzazioni, fondazioni e da altri soggetti privati, anche stranieri.
      6. L'Istituto può ricevere donazioni e lasciti.